Sentenza dichiarativa di fallimento e termine “breve” per l’impugnazione

Sentenza dichiarativa di fallimento e termine “breve” per l’impugnazione
11 Luglio 2016: Sentenza dichiarativa di fallimento e termine “breve” per l’impugnazione 11 Luglio 2016

Per effetto del nuovo testo del secondo comma dell’art. 133 c.p.c. (introdotto dall'art. 45 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114) il “biglietto di cancelleria” col quale viene comunicata la sentenza non contiene più il solo “dispositivo”, ma il suo “testo integrale”. La novella ha, tuttavia, opportunamente precisato che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325”, e cioè i termini “brevi” per proporre impugnazione. Ciò nondimeno, si è discusso se il fatto che la comunicazione della sentenza venga ora eseguita dalla cancelleria a mezzo PEC (a norma dell’art. 16, comma IV del d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012) ne abbia mutato la natura, sì da attribuirle quella propria della “notificazione” della sentenza, rendendola così suscettibile di far decorrere i suddetti termini “brevi”. Questa tesi è stata respinta dalla Cassazione (nn. 25662/2014, 18278/2015, 5374/2016…), laddove si è negato che l’inclusione del testo integrale della sentenza nella comunicazione di cancelleria (in luogo del mero dispositivo) “possa aver stabilito una efficacia così stringente alla comunicazione effettuata a mezzo petto, da farla risultare - ove previsto anche l’obbligo di notificazione d’ufficio - come una vera e propria notificazione”. Ma ora la Corte, con la decisione n. 10525/2016 del 20.5.2015, perviene a ben diverse conclusioni per ciò che attiene alla sentenza dichiarativa di fallimento. Fermo l’anzidetto principio generale, essa osserva infatti che questo “non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l’art. 348 ter, comma III c.p.c….) che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno”. Questo perché “il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c. comma 2 non si applica ove norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale, artt. 325 e 326 c.p.c., come per la sentenza di fallimento, L. Fall. ex art. 18, commi 14 e 15”. Pertanto, nel caso specifico della sentenza di fallimento è sufficiente la comunicazione della cancelleria per far decorrere il termine “breve” per la sua impugnazione.

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